Statuto

Movimento politico Popolari Retici 

 

CAP. I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO DEL MOVIMENTO
Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede
E’ costituito il Movimento Politico “Popolri Retici”, con sede in Sondrio, Via De Simoni n 35.
La sede del Movimento potrà essere variata in qualsiasi momento, a seguito di deliberazione del
Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Scopo Sociale
Scopo del Movimento è la promozione degli ideali politici di don Luigi Sturzo, Alcide De Gasperi, Ezio Vanoni e, nell’ambito locale, la valorizzazione dell’identità sociale, territoriale e culturale della regione retica italiana, nonché la progettazione normativa dell’autonomia della regione stessa.
CAP. II - DEGLI ASSOCIATI
Art. 3 - Associati
Può essere associato chi ne fa richiesta, accettando le finalità del Movimento e lo Statuto e versando la quota di iscrizione vigente per l’anno in corso. Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l’ammontare della quota d’iscrizione.
La domanda di ammissione può essere respinta dal Consiglio Direttivo quando provenga da soggetti che, a giudizio insindacabile del Consiglio stesso:
• non abbiano tenuto condotta di vita onorata;
• non siano animati dagli ideali costituenti lo scopo del Movimento.
La decisione di rigetto verrà comunicata al richiedente nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine la domanda di ammissione si intenderà accolta.
Art. 4 - Perdita della qualità di associato
L’appartenenza al Movimento cessa, oltre che per cause naturali:
• per dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
• per esclusione, da deliberarsi da parte del Consiglio Direttivo, ove l’associato sia inadempiente con il versamento della quota d’iscrizione annuale, ovvero incorra in una delle situazioni previste dal precedente articolo 3.

CAP. III - ORGANI DEL MOVIMENTO
Art. 5 - Organi del Movimento
Gli organi del Movimento sono:
• l’Assemblea degli associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Comitato Esecutivo;
• il Presidente;
• il Segretario Politico.
Le cariche del Movimento sono gratuite.
Art. 6 - Durata
Il Presidente, il Segretario Politico e tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi associativi e sono rieleggibili.
CAP. IV - DELL’ASSEMBLEA
Art. 7 - Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati è formata da tutti gli associati, regolarmente iscritti al Movimento e che abbiano formalizzato la propria iscrizione almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’Assemblea stessa.
Art. 8 - Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno,
entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, e comunque in qualsiasi momento qualora
particolari esigenze o almeno un quinto degli associati lo richiedano.
Essa delibera sulle seguenti materie:
• nomina del Presidente;
• nomina del Segretario Politico;
• nomina del Consiglio Direttivo;
• nomina del responsabile Amministrativo;
• approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
• linee programmatiche generali del Movimento;
• ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo, che non rientri nella competenza dell’Assemblea Straordinaria.
Art. 9 - Convocazione dell’Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su
richiesta di almeno un terzo degli associati.
Essa delibera sulle seguenti materie:
• modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto del Movimento;
• scioglimento del Movimento e devoluzione del patrimonio associativo.

Art. 10 - Diritto di voto
Salvo che nella prima Assemblea, avente carattere costituente, il diritto di voto spetta agli associati aventi anzianità di almeno due mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali d’iscrizione.
Art. 11 - Modalità delle convocazioni
L’Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante avviso diretto a tutti gli associati. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione deve essere spedito agli associati almeno una settimana prima dell’adunanza.
Art. 12 - Validità delle votazioni nelle Assemblee Ordinarie
L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà più uno degli associati, anche rappresentati per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L’Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti presenti o rappresentati per delega.
Art 13 - Validità delle votazioni nelle Assemblee Straordinarie
L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti almeno due terzi più uno degli associati, anche rappresentati per delega; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti presenti o rappresentati per delega.
Art. 14 - Rappresentanza nelle Assemblee
Ogni associato può al massimo rappresentare per delega un altro associato.
Art. 15 - Presidente dell’Assemblea
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Movimento; in sua mancanza sono presiedute da uno degli associati intervenuti, designato dalla maggioranza dei presenti.
Spetta al Presidente dell’Assemblea verificarne la regolarità e dirigerne l’andamento.
Art. 16 - Limitazioni nelle votazioni
I voti riferiti a persone devono essere espressi in forma segreta.
Il Presidente dell’Assemblea, su richiesta della maggioranza dell’Assemblea stessa, può ammettere la votazione palese per singoli candidati alle cariche sociali, ovvero per liste di candidati.

 

CAP. V - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COMITATO ESECUTIVO
Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Movimento, dal Segretario Politico, dai Consiglieri
eletti direttamente dall’Assemblea Ordinaria degli associati e dai seguenti membri di diritto, qualora
presenti nelle rispettive istituzioni pubbliche:
• Parlamentari della Repubblica Italiana e della Comunità Europea;
• Consiglieri Regionali della Lombardia;
• Presidente o Capogruppo Consiliare della Provincia di Sondrio;
• Assessori della Provincia di Sondrio;
• Presidenti o Capigruppo Consiliari delle Comunità Montane della provincia di Sondrio;
• Sindaco o Capogruppo Consiliare dei Comuni di Bormio, Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano.
Il numero dei Consiglieri eletti dall’Assemblea Ordinaria è deliberato dall’Assemblea medesima tra un
minimo di 15 (quindici) e un massimo di 30 (trenta).
Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Amministrativo.
Art 18 - Nomina del Vice-Presidente e del Comitato Esecutivo
Alla sua prima riunione, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice-Presidente del Movimento e, attingendo eventualmente anche ad altri associati non facenti parte del Consiglio Direttivo medesimo, i componenti del Comitato Esecutivo, deliberandone il numero tra un minimo di 6 (sei) e un massimo di 10 (dieci).
Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, sotto la direzione dei Presidente del Movimento o, in sua assenza del Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, di un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti, delibera sui seguenti argomenti:
• linee operative del Movimento, nell’ambito delle linee programmatiche deliberate dall’Assemblea Ordinaria;
• determinazione, su proposta del Responsabile Amministrativo, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria;
• determinazione della quota annuale di iscrizione;
• ammissione ed esclusione degli associati;
• determinazione dell’Ordine del Giorno delle Assemblee degli associati e loro convocazione;
• ogni altro argomento non riservato dalla legge o dallo Statuto alla competenza delle Assemblee.
Art. 20 - Competenze del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, sotto la direzione del Segretario Politico, definisce ogni attività strumentale atta alla realizzazione pratica delle linee programmatiche adottate dall’Assemblea Ordinaria e delle linee operative deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Cessazione di un componente del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo
L’appartenenza al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo cessa:
• per dimissioni presentate per iscritto;
• per la perdita della qualità di associato;
• per decadenza che si verificherà ogni qualvolta un componente sia assente ingiustificato per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo; la relativa delibera deve

 

Art 22 - Convocazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente del Movimento di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Presidente fissa l’ordine del giorno, rispettando il merito di eventuali richieste di convocazione.
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate dal Segretario Politico che ne fissa l’ordine del giorno.
Gli avvisi di convocazione potranno essere portati a conoscenza dei componenti con qualunque mezzo, purché almeno tre giorni prima della data delle riunioni.
Art 23 - Validità e votazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
li Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti e delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente del Movimento.
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti e delibera con il voto della maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Segretario Politico.
CAP. VI - DEGLI ALTRI ORGANI DEL MOVIMENTO
Art. 24 - Presidente del Movimento
Il Presidente del Movimento ha la rappresentanza giuridica del Movimento.
In caso di impedimento temporaneo le funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
Art. 25 - Segretario Politico
Il Segretario Politico ha la rappresentanza politica del Movimento, nel rispetto delle linee programmatiche adottate dall’Assemblea Ordinaria degli associati e delle linee operative deliberate dal Consiglio Direttivo, dirigendo in tal senso l’azione del Comitato Esecutivo.
CAP. VII - AMMINISTRAZIONE DEL MOVIMENTO
Art. 26 - Responsabile Amministrativo
L’assemblea Ordinaria degli associati nomina fra gli associati stessi un Responsabile Amministrativo per il disbrigo delle pratiche correnti e la tenuta dei conti.
E’ compito altresì del responsabile Amministrativo la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
L’attività del Responsabile Amministrativo ha carattere gratuito.
La durata dell’incarico, che è comunque revocabile in ogni tempo dall’Assemblea Ordinaria, è stabilita in tre esercizi associativi. L’incarico può essere rinnovato dall’Assemblea Ordinaria.